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Sono articolazioni che svolgono una funzione abitualmente priva di ruolo gestionale, di norma previsti e disciplinati dalla legge, il cui funzionamento è disciplinato generalmente da regolamenti aziendali.
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni (NVP) dell’ASST Lariana è costituito da tre componenti esterni, di cui uno appartenente al personale della Giunta regionale, selezionato tra gli aventi profilo di dirigente o titolarità di posizione organizzativa.
La nomina a componente del NVP é di competenza del Direttore Generale, che verifica l’aderenza del curriculum professionale del candidato rispetto a quanto previsto dall’avviso e, per i componenti
appartenenti al personale della Giunta Regionale, alla preventiva autorizzazione della struttura competente in materia di personale.
Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
Inoltre, al fine di garantire la massima efficacia dell’azione il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, almeno una volta all’anno si riunisce in seduta congiunta con il Collegio Sindacale per la verifica dell’applicazione degli istituti contrattuali correlati alla produttività collettiva e retribuzione di risultato, nonché per la verifica di alcuni processi soggetti a rischio di corruzione e che interessano entrambi gli organismi.
Infine, il NVP collabora con la funzione di internal auditing al fine di perseguire il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dell’Azienda.
Il Consiglio dei sanitari (Cds) è organismo elettivo delle aziende sanitarie con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria che fornisce pareri obbligatori al direttore generale sulle attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo organizzativo e per gli investimenti ad esse attinenti; si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria.
Il Cds può farsi promotore di analisi, indicazioni, proposte al direttore generale nelle materie di propria competenza.
Al Cds sono attribuite, altresì, le competenze di cui all’art. 15, comma 3, dei decreti di riordino.
I pareri del Cds si intendono favorevoli ove non resi entro 15 giorni dalla richiesta; tale termine può essere ridotto per motivate ragioni di necessità ed urgenza dal direttore generale a giorni 5.
Nell’azienda ospedaliera il Cds è composto da:
Il direttore sanitario, i responsabili di dipartimento, il direttore dell’UO o del servizio farmaceutico e l’operatore professionale dirigente del servizio infermieristico o in assenza di tale figura, il capo dei servizi sanitari ausiliari, sono componenti di diritto.
Partecipa stabilmente al Cds con poteri di proposizione e di voto, nelle materie che riguardano l’area di pertinenza, un rappresentante del personale medico convenzionato eletto congiuntamente da e tra i medici convenzionati di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
Possono essere eletti quali componenti del Cds:
Partecipano all’elezione del Cds:
Partecipano alle elezioni del Cds i dipendenti, ciascuno per la categoria di appartenenza, del ruolo dei: medici ospedalieri, medici territoriali, medici universitari, personale laureato sanitario, personale laureato sanitario universitario, medici veterinari, personale infermieristico, personale tecnico sanitario, personale di vigilanza ed ispezione, personale della riabilitazione. (10)(2)
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza pari al 50% degli eleggibili nella categoria di appartenenza arrotondati all’unità superiore in caso di componenti in numero dispari.
Il Cds dura in carica dalla data di proclamazione alla data di scadenza del direttore generale. Il Cds decaduto conserva le proprie funzioni sino all’insediamento del nuovo consiglio e comunque non oltre 45 giorni dalla data di scadenza. Le relative elezioni sono indette almeno 20 giorni prima di tale data.
Sono dichiarati decaduti dalla carica i componenti per i quali vengono meno i requisiti soggettivi previsti per la loro elezione.
I componenti elettivi, a qualunque titolo cessati, o decaduti sono sostituiti dal direttore generale mediante utilizzo delle graduatorie redatte per ciascuna delle categorie interessate. Qualora, a causa dell’esaurimento della graduatoria non si possa procedere alla sostituzione del componente cessato, il direttore generale provvede ad indire nuove elezioni per la sola categoria interessata. La relativa graduatoria resta valida fino alla naturale scadenza del Cds.
Il direttore generale dispone lo scioglimento del Cds che non abbia potuto funzionare per tre volte consecutive in seguito alla mancanza del numero legale.
I membri del Cds non sono rieleggibili per due volte consecutive.
I consiglieri hanno il diritto-dovere di partecipare alle sedute del Cds. In caso di impedimento, ogni assenza deve essere preventivamente giustificata.
Il componente che non partecipa, senza giustificazione, per un numero di tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto, su proposta del presidente, dal direttore generale che contestualmente procederà alla sua sostituzione tramite l’utilizzo della graduatoria relativa alla categoria di appartenenza dell’interessato.
Il Cds è validamente riunito quando è presente la metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Qualora la riunione non raggiunga, in prima convocazione, il quorum previsto, si intende convocata, dopo 30 minuti, una seconda riunione che sarà ritenuta valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti del consiglio.
Le sedute del Cds non sono pubbliche. È facoltà del direttore generale presenziare alle sedute, le cui convocazioni devono essergli preventivamente comunicate.
Di norma il Cds delibera a voti palesi. Il presidente, in relazione alla particolare natura degli argomenti trattati, con specifico riferimento alle decisioni concernenti persone ed altresì quando ne faccia richiesta la metà più uno dei presenti, può disporre la votazione a scrutinio segreto.
Non è ammesso il voto per delega.
Gli atti sono conservati nell’archivio generale dell’azienda, ove sono trasferiti all’inizio dell’anno successivo a quello di riferimento o una volta perfezionato l’iter procedurale.
L’attuale Consiglio dei Sanitari dell’Azienda è stato costituito con Deliberazione n. 168 del 15 febbraio 2024 – Nomina del Consiglio dei Sanitari di ASST Lariana
E’ un organismo indipendente interdisciplinare che garantisce la tutela dei diritti, la sicurezza e benessere delle persone coinvolte in sperimentazioni cliniche e fornisce garanzia di tale tutela, in attuazione del Decreto n. 5493 del 25/06/2013 della Direzione Generale Salute di Regione Lombardia “Riorganizzazione dei comitati Etici della Regione Lombardia – approvazione delle linee guida per l’istituzione e il funzionamento”. Il Comitato Etico Provinciale è referente per e strutture sanitarie e l’ATS dell’Insubria, con sede presso la ASST Sette Laghi ex “Ospedale di Circolo – Fondazione Macchi” di Varese.
E’ organo tecnico aziendale, presieduto direttamente o per delega dal Direttore Sanitario, che ha il compito di definire la strategia di lotta contro le Infezioni Ospedaliere, con particolare riguardo ai
seguenti aspetti:
Il responsabile del CIO coordina le attività del Gruppo Operativo del CIO.
Il comitato per il buon uso del sangue istituito in ultima istanza con deliberazione aziendale n. 206 del 04/03/2021, è un organo tecnico-scientifico che all’interno di ASST Lariana svolge i seguenti compiti:
Il CTO è composto da rappresentanti del personale medico, infermieristico, dei pazienti utilizzatori, dei donatori di sangue ed è presieduto dal Direttore Sanitario aziendale o da suo delegato.
E’ coordinato dal Risk Manager, che definisce e monitorizza le attività aziendali di riduzione del rischio, intendendo complessivamente i rischi associati a qualsiasi attività clinica o processo operativo aziendale.
Il Comitato di Valutazione Sinistri (CVS), coordinato dal Responsabile SC Affari Generali e Legali, nel quale confluiscono diverse professionalità anche esterne all’azienda, si riunisce periodicamente ed ha il compito di vagliare le richieste di risarcimento, fare una eventuale proposta di transazione sulle stesse, ecc.
E’ composto da professionisti ed esperti in diverse discipline che hanno il compito collegiale di validare il Piano di Formazione Aziendale e le singole attività formative accreditate nell’ambito delle attività svolte dall’Azienda quale Provider nei sistemi di accreditamento ECM nazionale e regionale (ECM/CPD). È presieduto dal dirigente responsabile della formazione aziendali componenti stabili sono nominati dal Direttore Generale. Sono di norma rappresentate tutte le qualifiche professionali coinvolte nelle attività di formazione, un rappresentante di ciascuno dei dipartimenti ed eventualmente esperti con qualifica professionale e curriculare eventualmente chiamati a partecipare per l’esigenza di specifiche ulteriori competenze. Svolge compiti di raccordo e di supporto a favore delle articolazioni aziendali dipartimentali per favorire la progettazione e realizzazione delle rispettive parti di piano formativo. Definisce gli indirizzi scientifici di acquisizione di beni e servizi per la Biblioteca scientifica aziendale.
La CFA (ex CF), istituita con deliberazione n. 393 del 19 maggio 2016, è presieduta dal Direttore Sanitario, personalmente o per delega, ha come scopo quello di promuovere l’uso razionale dei farmaci
predisponendo le strategie aziendali di valutazione, selezione e impiego corretto dei farmaci secondo criteri basati sull’efficacia dimostrata (EBM), sicurezza ed economicità.
Persegue tali scopi tramite: (a) controllo della spesa farmaceutica con valutazione preliminare per l’adozione aziendale all’uso di farmaci ad alto costo e contenimento d’uso di quelli con scarsa evidenza
di efficacia clinica; (b) aggiornamento e revisione del prontuario terapeutico ospedaliero con l’obiettivo di garantire agli utenti il migliore trattamento possibile tenendo conto della esigenza di utilizzo equo e razionale delle risorse limitando la disponibilità a farmaci di comprovata efficacia; (c) sviluppo di un programma di elaborazione e implementazione di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici condivisi.
La CADM, istituita con deliberazione n. 699 del 30 novembre 2011 (rinnovata con deliberazione n. 137 del 24 febbraio 2016), è presieduta dal Direttore Sanitario, personalmente o per delega, ed ha come
scopo quello di supportare l’Alta Direzione nelle decisioni riguardanti l’introduzione di nuove tecnologie ad elevato impatto clinico, organizzativo ed economico, con particolare riguardo ai Dispositivi Medici.
La CAMeCFI, istituita con deliberazione n. 390 del 19 maggio 2016, è presieduta dal Direttore Sanitario, personalmente o per delega, ed ha come scopo il monitoraggio nell’uso delle terapie innovative tenuto conto che tali medicinali seguono un percorso di autorizzazione differente in ambito di CFA, ciò al fine di permettere, nel più breve tempo possibile, l’accesso a terapie innovative dei pazienti che non hanno alternativa terapeutiche.
Ultimo aggiornamento: 21/10/2024, 12:47